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                                                                            Vedi anche Leggi e decreti

Ordinamento ministeriale 330 del 27.05.97

   OM 330 del 27.05.97

 

Art. 1 - Scrutini finali

 1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi.

2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero anno scolastico.

 4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell’ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236, la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l’apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.

5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo 6.

 6. I docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente di religione — limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento — ed il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell’Art 145 — comma 2 — del D.L.vo n. 297/1994, non ammettere l’alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull’attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

7. Qualora non sia stata ancora adottata l’organizzazione modulare di cui all’Art 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio previste dai commi precedenti vengono svolte dall’insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione — limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento — ed il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.

Art. 2 - Esami di licenza elementare                                         inizio pagina

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.

2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all’attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall’Art 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall’Art 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.

Le due prove riguardano, rispettivamente, l’area linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull’intera attività svolta nel corso dell’anno scolastico, ed è inteso ad accertare il livello di maturità raggiunto.

3. L’esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui all’ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236. 

Art. 3 - Commissioni degli esami di licenza elementare           inizio pagina

1. Le commissioni degli esami di licenza sono formate dall’insegnante o dagli insegnanti della classe e da due docenti nominati dal direttore didattico, tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Delle commissioni fa parte, a pieno titolo, anche l’insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell’Art 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.

2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.

 3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal direttore didattico statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.

 5. La commissione d’esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d’esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell’Art 395, lett. e), del D.L.vo 297/1994.

Art. 4 - Scuola familiare e privata autorizzata. Esami di idoneità e licenza              inizio pagina

 1. Per scuola familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.

Gli alunni che assolvono all’obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare di Stato del circolo didattico nell’ambito del quale si trova la scuola privata.

3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale, e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale.

4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate da tre insegnanti della scuola statale nominati dal direttore didattico tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Nei casi in cui gli alunni PRIVATISTI siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l’ottavo giorno dall’inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale.
Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area linguistico-espressiva e quello logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.

5. Gli esami di licenza e di idoneità si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.

6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai direttori didattici competenti per zona entro il 28 febbraio di ciascun anno.

7. La domanda di iscrizione agli esami redatta in carta semplice, deve essere corredata del programma dell’attività svolta.

8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta, e la iscrizione agli esami di licenza per l’ammissione al successivo grado della istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo anno di età.

 

Art. 5 - Commissione d’esame nelle scuole private autorizzate                  inizio pagina

1. La direzione della scuola privata autorizzata può chiedere al direttore del competente circolo didattico che le operazioni degli esami di idoneità e/o di licenza si svolgano presso la sede della scuola privata stessa limitatamente agli alunni iscritti, per ciascun tipo di esame, in numero non inferiore a venticinque.

In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o di licenza, che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale, partecipa anche l’insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell’esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell’anno scolastico.

2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti da parte delle scuole private, unitamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 - Prove suppletive                                          inizio pagina

1. Agli alunni che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

2. I commissari d’esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.

3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi I, II, III e IV per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale.

Tali prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.

È da tenere presente, anche in questa sede, l’eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.

Art. 7 - Valutazione                                            inizio pagina

1. Il giudizio finale riportato sull’apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline; esso non va motivato e consiste nella indicazione "ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe successiva" o b) "al successivo grado dell’istruzione obbligatoria".

2. Il giudizio degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.

Art. 8 - Valutazione finale ed esami di idoneità

1. La sessione degli esami di idoneità alla seconda ed alla terza classe di scuola media è unica. Le domande per gli esami di idoneità debbono essere presentate entro il 28 febbraio al preside della scuola media più vicina alla propria abitazione, tenendo conto, non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

2. Gli esami di idoneità iniziano nel giorno stabilito dal calendario scolastico e proseguono secondo il calendario fissato dal preside. Le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno.

3. La riunione preliminare avrà luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte.

4. Coloro i quali frequentano i corsi statali di preparazione agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, sostengono, di norma, gli esami presso la scuola di aggregazione.

5. Le relative commissioni sono integrate con gli insegnanti dei corsi dai quali provengono i candidati.

6. L’esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell’Art 3 della legge 16.6.1977, 348.

7. Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.

8. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica".

9. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro un anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d’età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

10. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda.

11. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all’esame presso un’unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino.

12. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l’applicazione del disposto di cui al successivo comma.

13. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d’intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi PRIVATISTI, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tener unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri PRIVATISTI vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.

14. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.

15. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

16. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.

17. Le disposizioni di cui al successivo Art 15, comma 5, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media.

Art. 9 - Valutazione finale                                     inizio pagina  
                nelle classi terze della scuola media   ed esame di Stato di licenza della scuola media

 1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto previsto dall’Art 32 della legge 19/1/1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall’Autorità ecclesiastica.

2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l’esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame di licenza.

 3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.

4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell’ammissione o non ammissione degli alunni all’esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.

5. I candidati PRIVATISTI che abbiano compiuto o compiano entro l’anno solare il quattordicesimo anno di età, e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell’anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 28 febbraio, al preside della scuola media statale o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all’esame presso un’unica scuola media statale o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino.

7. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande fatta salva l’applicazione del disposto di cui al successivo comma 13 del presente articolo.

8. Nelle città sedi di più scuole medie, i candidati PRIVATISTI devono chiedere di sostenere l’esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.

9. La domanda di ammissione all’esame, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, deve contenere l’indicazione della data e del luogo di nascita e l’indirizzo dell’abitazione del candidato, la dichiarazione di non aver precedentemente superato l’esame di licenza, e di non aver presentato domanda in altra scuola, di non essere alunno interno di altra scuola media statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, tranne nei casi previsti dall’Art 44, 3° co. del regio Decreto 4.5.1925, n. 653, nonché l’elenco dei docenti che abbiano curato privatamente la preparazione del candidato e delle scuole presso le quali tali docenti prestino eventualmente servizio; quest’ultima dichiarazione è obbligatoria anche se negativa. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita o, in sua vece, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell’Art 2 della legge 4/1/1968, n. 15;

b) diploma di licenza elementare o, in mancanza, pagella o attestato comprovante l’avvenuto conseguimento di tale titolo: tiene luogo della licenza elementare il diploma di ammissione alla scuola media conseguito entro l’anno 1962/63, ovvero il certificato di promozione o di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, secondo l’attuale ordinamento, per quei candidati che siano in possesso di tali titoli;

c) carta di identità od altro documento di identificazione personale. Il candidato che non alleghi tale documento è tenuto ad esibirlo prima dell’inizio delle prove di esame;

d) programma svolto per le singole materie controfirmato dall’insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore, con eventuale sintetica illustrazione dei criteri didattici seguiti.

10. Nei riguardi dei candidati PRIVATISTI trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare riferite all’educazione tecnica ed all’educazione artistica contenute nel D.M. 26/8/1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento degli esami di licenza.

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11. I candidati PRIVATISTI che hanno compiuto o compiano nell’anno solare il 14° anno di età e che abbiano seguito studi all’estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all’esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui alla precedente lettera b), una attestazione, rilasciata dal console comprovante gli studi seguiti per l’anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.

12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d’intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi PRIVATISTI, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri PRIVATISTI vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al 6° comma. Il Provveditore agli Studi, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati PRIVATISTI che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.

13. In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall’Art 3 della legge 16/6/1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell’Art 7 della legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di regola, nell’ambito della provincia tra:

a) presidi di scuola media statale o pareggiata;

b) i professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime;

Nelle scuole che attuano la sperimentazione musicale fanno parte di detta commissione anche i docenti di strumento musicale. Tale partecipazione, tuttavia, non può comportare specifiche e autonome valutazioni né specifiche e autonome prove d’esame relative alla pratica dello strumento musicale, in quanto essa integra e rafforza la disciplina dell’educazione musicale.

14. Gli anzidetti presidi di ruolo o incaricati devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.

15. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero, sussista, comunque, l’impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il Provveditore agli Studi, sceglie quest’ultimo fra le restanti categorie indicate nell’Art 7, 3° comma, del D.P.R. 14/5/1966, n. 362.

16. Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

17. I capi d’istituto prima di assumere la presidenza della commissione dell’esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell’Art 3 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell’istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneità, i presidi potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai presidi medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.

18. I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati PRIVATISTI sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all’abitazione dei candidati medesimi.

19. I candidati provenienti da corsi statali di preparazione agli esami sostengono l’esame di licenza nella sede della scuola di aggregazione. A tale scopo, il presidente della commissione assegna detti candidati ad una delle sottocommissioni in cui eventualmente si articola la commissione.

20. La commissione (o sottocommissione) è integrata con gli insegnanti dei corsi da cui provengono i candidati, limitatamente alle operazioni di esame relativi a questi ultimi.

21. La sessione degli esami di licenza ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico, e le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno.

22. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte.

23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine: italiano; lingua straniera; matematica.

24. I Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma. L’eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell’Art 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al precedente comma.

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25. Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell’intera sottocommissione.

26. La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.

27. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell’eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.

28. Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati — compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione — e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati PRIVATISTI e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.

29. L’esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al D.M. 26/8/1981.

30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell’Art. 85 del R.D. 4/5/1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell’inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.

31. È data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.

32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma 34, è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.

33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell’esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato.

Tale giudizio, se positivo, si conclude con l’attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.

34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della preiscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulle loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati PRIVATISTI non licenziati, che non abbiano l’idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.

35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.

36. Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.

37. Il consiglio orientativo di cui al precedente comma 34 viene trascritto sull’attestato.

38. A coloro i quali conseguono la licenza media devono essere rilasciati, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza e, a firma del preside, l’attestato.

39. Quest’ultimo deve essere rilasciato, inoltre, a coloro che non abbiano conseguito la licenza, ma che, prosciolti dall’obbligo scolastico ai sensi dell’Art 8, 2° comma, della legge 31/12/1962, n. 1859, non abbiano più titolo per iscriversi alla scuola media ai sensi dell’Art 15 del R.D. 4/5/1925, n. 653.

40. Nel diploma e nell’attestato viene trascritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 34.

41. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli Studi l’elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.

42. Ciascun presidente di commissione deve redigere, al termine della sessione una sintetica relazione generale sugli esami.

43. Tale relazione, deve essere inviata, entro il 15 luglio, in duplice copia, al Provveditore agli Studi. Questi, dopo che gli sono pervenute tutte le relazioni degli esami di licenza svoltisi nella propria provincia, invia una copia di esse al Ministero — Direzione Generale dell’istruzione secondaria di I grado, Div. I —, entro il 31 luglio. Ove si tratti di scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, copia della relazione deve essere inviata, entro lo stesso termine, alla Direzione generale dell’Istruzione Media non statale.

44. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.

45. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

Art. 10 - Disposizioni finali                        inizio pagina

1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3/12/1983 circa l’indispensabile coerenza fra l’itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell’esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall’azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l’educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall’approccio diretto con l’opera d’arte, o con l’opera in genere, per rendere l’alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell’ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".

2. Nella fase immediatamente preparatoria all’esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell’individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d’esame negli istituti e scuole d’istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

4. I candidati PRIVATISTI possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l’annullamento delle prove.

5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all’esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l’esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all’albo dell’istituto.

7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.

8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d’arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.

10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell’Art 7 della legge 4/8/1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 109.

11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap, che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere, prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’Art 318 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziale.

12. Nei diplomi di licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziali sostenute dagli alunni handicappati.

13. Le norme di cui al presente titolo II si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare le sperimentazioni ai sensi dell’Art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419.

Art. 11 - Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove       inizio pagina

1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d’arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.

2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal D.M. 9/2/1979.

3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica derivanti dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall’Art 16 della legge 31/12/1962, n. 1859, per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, anche per l’anno scolastico 1994/95, quanto stabilito dall’O.M. n. 201 del 19 giugno 1993, confermata dalla C.M. n. 163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni che ne determinarono l’emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento degli esami, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II della presente ordinanza.

Art. 12 - Scrutini finali                                   inizio pagina 

1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria di II grado hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

2. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini anche in relazione all’abolizione degli esami di riparazione, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

3. Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline e non meno di 8/10 in condotta.

4. Per la formulazione dei giudizi e per l’assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all’Art 78 e all’Art 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall’Art 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049.

5. Nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva, prima dell’approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla base di parametri di giudizio stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a) della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nel corso dell’anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della disciplina sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal consiglio di classe; nel prospetto degli scrutini affisso all’albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l’alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e viene precisato altresì che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma.

5-bis. Le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative definiscono ed adottano in piena autonomia criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell’anno scolastico successivo nel quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenza.

6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se stesso preclusivo della valutazione del profitto stesso incide tuttavia negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte in casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

7. L’attività svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come attività didattica, sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione. Parimenti, sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l’anno scolastico anche in attuazione di progetti autorizzati.

8. Ai sensi del D.L. 23.12.1994, n. 729, Art 1, comma 3, gli alunni che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o per trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Art. 13 - Valutazione degli alunni handicappati                                 inizio pagina

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione — per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che svolge nei confronti dell’allievo — deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente Art 12.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico ed eccezionalmente fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti che sono relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il proseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. Tali alunni possono di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli alunni medesimi, in calce alla pagella deve essere apposta la seguente annotazione "la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’Art. 13 dell’O.M. n. 80 del 9 marzo 1995.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito degli accordi tra Provveditorati agli Studi e regioni. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Gli alunni in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale possono, comunque, essere ammessi a una terza ripetenza, in forza del disposto di cui all’Art. 316 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente articolo 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno e degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgano piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d’arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’Art. 312 e seguenti del D.leg.vo 297/1994, lezioni ed attività della classe successiva, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale le modalità valutative proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente Art. 12.

6. In sede di valutazione per l’ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l’ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell’attestato di frequenza di cui alla C.M. 262 del 22/9/88, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l’accesso alla formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con le Regioni.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16-6-1983 e n. 262 del 22/9/1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’Art. 16 della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni giudicatrici un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

9. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’Art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell’Art. 315 — comma quinto — del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Art. 14 - Esami di idoneità. Sessioni di esame                   inizio pagina

1. La sessione degli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Ai sensi dell’Art. 4, 1° comma, della legge 6/3/1958, n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall’Art. 57 del R.D. 4.5.1925, n. 653.

4. Ai sensi dell’Art. 60 del R.D. 4/5/1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell’istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l’assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l’esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d’ufficio al preside della nuova scuola, e, in luogo di essi, viene conservata la domanda di trasferimento.

Art. 15 - Esami di idoneità. Presentazione delle domande                   inizio pagina

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiate e legalmente riconosciute debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 28 febbraio.

2. Gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami di idoneità in qualità di candidati PRIVATISTI, debbono presentare domanda entro il 20 marzo.

3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

4. Qualora, per comprovate necessità, il candidato privatista sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

5. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione a quelli che sono i suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto che presso la scuola medesima non si effettuino esami d’idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

Art. 16 - Esami di idoneità. Requisiti di ammissione              inizio pagina

1. I candidati PRIVATISTI che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d’arte, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

2. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo, di cui al precedente comma, i candidati PRIVATISTI che abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte, a norma dell’Art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297.

3. I candidati PRIVATISTI che abbiano compiuto o compiano nell’anno in corso il 23° anno di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità alle classi seconda e terza, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media, e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l’anno in corso il 21° anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

5. I candidati PRIVATISTI, i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla frequenza conseguito presso un istituto di istruzione secondaria o artistica statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

6. All’inizio della sessione ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.

7. I candidati iscritti ad esami di maturità non possono sostenere gli esami di licenza media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d’Arte, d’idoneità od integrativi per l’ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, stante il divieto di cui all’Art. 192, comma 5, del D.L.vo n. 297/94, se non previa rinuncia agli esami di maturità.

8. Possono partecipare agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d’arte, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo, anche gli alunni che intendano sostenere, ai sensi dell’Art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale, e subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto.

Art. 17 - Esami di idoneità                                            inizio pagina  
nei corsi del nuovo ordinamento didattico degli istituti professionali. Requisiti particolari di ammissione

1. I candidati PRIVATISTI devono dimostrare di aver espletato attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalla regione. Tale attività lavorativa attinente alla qualifica deve risultare da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. L’attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate.

2. Per l’ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, l’interessato, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l’intervallo d’obbligo, deve documentare di aver svolto attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che si tratti di attività subordinata, sia che si tratti di attività di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. La documentazione dell’attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell’attività lavorativa.

3. La valutazione della rispondenza dell’attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell’ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

4. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica del nuovo ordinamento sono ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui aspirano. Detti candidati devono, altresì, documentare di aver svolto attività lavorativa coerente con l’area di specializzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18° anno di età, o compiano il 23° anno di età nell’anno in corso, sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo, fermi restando i requisiti sopra indicati. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato.

5. I candidati PRIVATISTI sostengono le prove d’esame, incluse le dimostrazioni pratiche, sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, tenuto conto del titolo di studio di cui sono in possesso.

 Art. 18 - Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici                    inizio pagina

1. Le commissioni giudicatrici sono costituite, a norma dell’Art. 198, comma 1 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica (in caso di contemporaneo svolgimento degli esami di maturità) debba far parte un docente già designato quale rappresentante di classe in una commissione di esami di maturità, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della medesima disciplina in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;

b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;

d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora non sia possibile provvedere a norma delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i capi di istituto conferiscono, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esame, apposita supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

Art. 19 - Esami integrativi                          inizio pagina

1. Ai sensi dell’Art. 192, comma 2, del D.L.vo n. 297, gli alunni ed i candidati promossi allo scrutinio finale o agli esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere in un’unica sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti artt. 15, 16 e 17, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi suindicate, possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati PRIVATISTI che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3. L’ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell’attività lavorativa.

4. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d’arte che intendano passare da una sezione all’altra, dovranno sostenere prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.

5. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione di qualifica, previ esami integrativi sulle materie o parti di materie, ed esercitazioni pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di classe confrontando i programmi d’insegnamento della sezione di provenienza con quelli della sezione cui i candidati stessi aspirano.

6. Per lo svolgimento degli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei candidati in possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui all’O.M. 5.3.1970, alle CC.MM. n. 139 del 19.4.1972, e n. 122 del 7.5.1975, all’O.M. 29.1.1982, rettificata dalla C.M. prot. 537 del 23.4.1982, ed all’O.M. 17.11.1983 tenuto conto anche delle modifiche intervenute nei piani di studio e nei programmi di cui al D.M. 24.4.1992 per i corsi di qualifica degli istituti professionali e al D.M. 9-3-1994 relativo a nuovi orari e programmi nel biennio degli istituti tecnici industriali e nei successivi trienni a indirizzo "elettronica industriale, elettromeccanica, telecomunicazioni, industria metalmeccanica, meccanica di precisione".

Art. 20 - Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per gli alunni interni  

1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Le domande di ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 28 febbraio ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati PRIVATISTI.

3. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

4. Per gli esami di qualifica è consentita l’abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in applicazione dell’Art. 199, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 297, nonché per recupero, ai sensi dell’Art. 192, comma 6, dello stesso decreto.

 Art. 21 - Esami di qualifica professionale. Commissioni        inizio pagina

1. Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell’istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.

2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d’esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell’istituto non appartenenti all’Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.

3. Nelle commissioni per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico e ottico, deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della Sanità e della Regione, cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta.

4. In caso di impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima.

5. Ove esistono scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell’istituto. A tal fine il preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.

6. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

7. Alla nomina dell’esperto provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l’unione provinciale dei commercianti, l’unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell’istituto, con l’avvertenza che l’esperto può essere nominato anche per più di una commissione.

8. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l’anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d’istituto dell’istituto medesimo.

Art. 22 - Esami di qualifica professionale nei corsi del nuovo ordinamento         inizio pagina

1. Lo svolgimento degli esami di qualifica per i corsi che hanno adottato nelle terze classi i nuovi programmi di cui al D.M. 24-4-1992 e per i corsi di operatore meccanico dei settori odontotecnico e ottico di cui al D.M. 23 aprile 1992 è disciplinato secondo le seguenti disposizioni.

A) - prove strutturate e scrutinio  

2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottoporranno gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.

3. Tali prove potranno essere interdisciplinari o riferite a singole discipline.

4. Per l’educazione fisica può essere prevista una prova pratica.

5. Nel periodo indicato, in relazione all’impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l’orario scolastico potrà subire modificazioni con provvedimento del Capo d’istituto.

6. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

7. Il Consiglio di classe terrà conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L’attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì oggetto di valutazione l’attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l’anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell’ambito di programmi comunitari.

8. Lo scrutinio si conclude con la formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio sintetico che motivi l’ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

9. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.

B) Prove d’esame

1. L’esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l’acquisizione delle abilità richieste.

2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l’accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.

3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, progetto o scelta di soluzione e abilità di realizzazione pratica. In tale prova potranno essere comprese solo discipline che la Commissione riterrà più opportune, sia dell’area comune che dell’area di indirizzo.

4. L’esame di qualifica non prevede, di norma prove orali.

5. Le prove d’esame possono dare diritto fino a 10 punti.

6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di: a) elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto; b) approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d’esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.

7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.

8. Alla fine delle prove d’esame, che possono eventualmente essere integrate della prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, nell’ambito dei 10 punti che ha a disposizione, un voto unico che, sommato al voto di ammissione, determina la valutazione finale dell’esame di qualifica.

9. L’alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.

10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove.

C) Certificazioni

1. Su richiesta del candidato potrà essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline.

2. L’attività svolta presso aziende viene riportata nell’apposito spazio previsto sul retro del diploma.

3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.