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Vedi anche Leggi e decreti Ordinamento ministeriale 330 del 27.05.97
Art.
1 - Scrutini finali 1. Il
passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva
avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi. 2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e
quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal
calendario scolastico. 3. Lo scrutinio
finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e
non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e
delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero
anno scolastico. 4. Gli
elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione
costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell’ordinanza
ministeriale 2 agosto 1993, n. 236, la base del giudizio finale di idoneità per
il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l’apposito
attestato distribuito con il documento di valutazione. 5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati
al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva,
gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano
la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al
comma 1 del successivo articolo 6. 6. I docenti di classe, ivi compresi il docente di
sostegno, il docente di religione — limitatamente agli alunni che si avvalgono
del relativo insegnamento — ed il docente specialista per l’insegnamento
della lingua straniera, possono, ai sensi dell’Art 145 — comma
2 — del D.L.vo n. 297/1994, non ammettere l’alunno alla classe successiva
soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse,
riunito con la sola presenza dei docenti. A tal fine gli
insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un
alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata
relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di
detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e
sull’attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla
classe successiva. 7. Qualora non sia
stata ancora adottata l’organizzazione modulare di cui all’Art 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio
previste dai commi precedenti vengono svolte dall’insegnante di classe, che
opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione —
limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento — ed il
docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, quando gli
stessi insistono sulla stessa classe. Art. 2 - Esami
di licenza elementare 1. A conclusione del corso elementare gli alunni
sostengono l’esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio
e si svolge in sessione unica. 2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità
raggiunta dagli alunni, in relazione all’attività svolta nel corso della
frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica
predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall’Art 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall’Art 1 del decreto
ministeriale 10 settembre 1991. Le due prove riguardano, rispettivamente, l’area
linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude
qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull’intera
attività svolta nel corso dell’anno scolastico, ed è inteso ad accertare il
livello di maturità raggiunto. 3. L’esame deve tenere conto anche delle osservazioni
sistematiche sull’alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel
documento di valutazione di cui all’ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n.
236. Art.
3 - Commissioni degli esami di licenza elementare
1. Le commissioni
degli esami di licenza sono formate dall’insegnante o dagli insegnanti della
classe e da due docenti nominati dal direttore didattico, tra quelli designati
dal collegio dei docenti. Delle commissioni fa
parte, a pieno titolo, anche l’insegnante che abbia svolto attività didattica
di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi
dell’Art
4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991. 2. Qualora i docenti
appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la
commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli
alunni delle stesse classi quinte interessate. 3. La
valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata,
sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche
differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare
il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai
livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 4. Le commissioni di
esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e
da due docenti nominati dal direttore didattico statale, su designazione del
collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. 5. La
commissione d’esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore
tra i propri membri. 6. La partecipazione
degli insegnanti alle commissioni d’esame costituisce obbligo di servizio
irrinunciabile ai sensi dell’Art
395, lett. e), del D.L.vo 297/1994. Art. 4 - Scuola familiare e privata autorizzata. Esami di idoneità e
licenza
1. Per scuola familiare si intende l’attività di
istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò
delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all’obbligo con tale modalità
sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una
scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla
residenza della famiglia. 2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a
sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare di
Stato del circolo didattico nell’ambito del quale si trova la scuola privata. 3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle
commissioni istituite nella scuola statale, e con le stesse modalità previste
per gli alunni di scuola statale. 4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate da
tre insegnanti della scuola statale nominati dal direttore didattico tra quelli
designati dal collegio dei docenti. 5. Gli esami di licenza e di idoneità si svolgono in
unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico. 6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e
di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere
presentate ai direttori didattici competenti per zona entro il 28 febbraio di
ciascun anno. 7. La domanda di iscrizione agli esami redatta in carta
semplice, deve essere corredata del programma dell’attività svolta. 8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza
delle classi seconda, terza, quarta e quinta, e la iscrizione agli esami di
licenza per l’ammissione al successivo grado della istruzione obbligatoria,
sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o
compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo,
l’ottavo, il nono ed il decimo anno di età. Art.
5 - Commissione d’esame nelle scuole private autorizzate
1. La direzione
della scuola privata autorizzata può chiedere al direttore del competente
circolo didattico che le operazioni degli esami di idoneità e/o di licenza si
svolgano presso la sede della scuola privata stessa limitatamente agli alunni
iscritti, per ciascun tipo di esame, in numero non inferiore a venticinque. In tali casi, allo
svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o di licenza, che
si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale,
partecipa anche l’insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la
cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per
assicurare la continuità del momento dell’esame con il processo educativo
sviluppato nel corso dell’anno scolastico. 2. Ai membri delle
commissioni esaminatrici vengono corrisposti da parte delle scuole private,
unitamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio,
quando previsti dalle vigenti disposizioni. Art.
6 - Prove suppletive
1. Agli alunni che,
per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione
degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le
relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove
suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico. 2. I commissari
d’esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli
inizialmente nominati. 3. Entro la data del
30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi I,
II, III e IV per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in
sede di scrutinio finale. Tali prove sono
sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle
situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli
alunni interessati. È da tenere
presente, anche in questa sede, l’eccezionalità della non ammissione alla
classe successiva. Art.
7 - Valutazione
1. Il giudizio
finale riportato sull’apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione
per discipline; esso non va motivato e consiste nella indicazione
"ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe
successiva" o b) "al successivo grado dell’istruzione
obbligatoria". 2. Il giudizio degli
esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi
collegialmente. Art.
8 - Valutazione finale ed esami di idoneità 1. La sessione degli
esami di idoneità alla seconda ed alla terza classe di scuola media è unica.
Le domande per gli esami di idoneità debbono essere presentate entro il 28
febbraio al preside della scuola media più vicina alla propria abitazione,
tenendo conto, non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso
con i servizi pubblici di collegamento esistenti. 2. Gli esami di
idoneità iniziano nel giorno stabilito dal calendario scolastico e proseguono
secondo il calendario fissato dal preside. Le operazioni relative devono
concludersi entro il 30 giugno. 3. La riunione
preliminare avrà luogo il primo giorno non festivo precedente quello
dell’inizio delle prove scritte. 4. Coloro i quali
frequentano i corsi statali di preparazione agli esami di idoneità alla seconda
e terza classe di scuola media, sostengono, di norma, gli esami presso la scuola
di aggregazione. 5. Le relative
commissioni sono integrate con gli insegnanti dei corsi dai quali provengono i
candidati. 6. L’esame di
idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove
scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio
pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell’Art 3 della legge 16.6.1977, 348. 7. Le prove degli
esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i
candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità. 8. Nella valutazione
finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline
"storia" ed "educazione civica". 9. Agli esami di
idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati
che abbiano compiuto o compiano entro un anno solare, rispettivamente, il
dodicesimo o il tredicesimo anno d’età, e che siano in possesso della licenza
di scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito,
rispettivamente, da almeno uno o due anni. 10. I candidati agli
esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo,
possono a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare
la classe seconda. 11. Coloro i quali
provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo
ritengano opportuno, domanda di ammissione all’esame presso un’unica scuola
media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di
ordine logistico, di centro vicino. 12. La scuola è
tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l’applicazione del
disposto di cui al successivo comma. 13. In caso di
eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore
agli Studi, d’intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei
gruppi PRIVATISTI,
provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per
quanto possibile, di tener unito il gruppo della medesima provenienza didattica.
Gli altri PRIVATISTI
vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile,
delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma. 14. Per i candidati
agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi,
sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio
dell’anno scolastico successivo. 15. Gli alunni che
per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri
gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al
termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima
dell’inizio dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si
concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla
classe successiva. 16. Nello
svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti
nelle prove normali. 17. Le disposizioni
di cui al successivo Art
15, comma 5, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media. Art.
9 - Valutazione finale 1. Sono sedi
di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonché,
per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto
previsto dall’Art
32 della legge 19/1/1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute
dipendenti dall’Autorità ecclesiastica. 2. Il Consiglio di
classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere
all’esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di
idoneità (ammissione a sostenere l’esame) o, in caso negativo, un giudizio di
non ammissione all’esame di licenza. 3. Il giudizio
finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni
espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo
anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate. 4. Il numero delle
assenze non è per se stesso determinante ai fini dell’ammissione o non
ammissione degli alunni all’esame di licenza ma, se esso è elevato, la
relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non
ammissione, deve essere ampiamente motivata. 5. I candidati PRIVATISTI
che abbiano compiuto o compiano entro l’anno solare il quattordicesimo anno di
età, e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta
licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell’anno
in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di
licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 28
febbraio, al preside della scuola media statale o pareggiata, più vicina alla
propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della
facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti. 6. Coloro i quali
provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo
ritengano opportuno, domanda di ammissione all’esame presso un’unica scuola
media statale o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano
particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino. 7. La scuola è
tenuta ad accettare le relative domande fatta salva l’applicazione del
disposto di cui al successivo comma 13 del presente articolo. 8. Nelle città sedi
di più scuole medie, i candidati PRIVATISTI devono chiedere di sostenere l’esame di licenza in
una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in
nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua. 9. La domanda di
ammissione all’esame, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le
veci, deve contenere l’indicazione della data e del luogo di nascita e
l’indirizzo dell’abitazione del candidato, la dichiarazione di non aver
precedentemente superato l’esame di licenza, e di non aver presentato domanda
in altra scuola, di non essere alunno interno di altra scuola media statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta, tranne nei casi previsti dall’Art 44, 3° co. del regio Decreto 4.5.1925, n. 653, nonché l’elenco dei
docenti che abbiano curato privatamente la preparazione del candidato e delle
scuole presso le quali tali docenti prestino eventualmente servizio;
quest’ultima dichiarazione è obbligatoria anche se negativa. La domanda deve
essere corredata dei seguenti documenti: a) certificato di
nascita o, in sua vece, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell’Art 2 della legge 4/1/1968, n. 15; b) diploma di
licenza elementare o, in mancanza, pagella o attestato comprovante l’avvenuto
conseguimento di tale titolo: tiene luogo della licenza elementare il diploma di
ammissione alla scuola media conseguito entro l’anno 1962/63, ovvero il
certificato di promozione o di idoneità alla seconda e terza classe di scuola
media, secondo l’attuale ordinamento, per quei candidati che siano in possesso
di tali titoli; c) carta di identità
od altro documento di identificazione personale. Il candidato che non alleghi
tale documento è tenuto ad esibirlo prima dell’inizio delle prove di esame; d) programma svolto
per le singole materie controfirmato dall’insegnante o dagli insegnanti che
hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore, con eventuale
sintetica illustrazione dei criteri didattici seguiti. 10. Nei riguardi dei
candidati PRIVATISTI
trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare
riferite all’educazione tecnica ed all’educazione artistica contenute nel
D.M. 26/8/1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento degli esami
di licenza. 11. I candidati PRIVATISTI
che hanno compiuto o compiano nell’anno solare il 14° anno di età e che
abbiano seguito studi all’estero, per almeno cinque anni, con risultato
favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono
ammessi all’esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in
luogo dei documenti previsti di cui alla precedente lettera b), una
attestazione, rilasciata dal console comprovante gli studi seguiti per
l’anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato
riconoscimento legale. 12. In caso di
eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore
agli Studi, d’intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole
private di provenienza dei gruppi PRIVATISTI, provvede a distribuire tali candidati
fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della
medesima provenienza didattica. Gli altri PRIVATISTI vengono distribuiti fra le varie scuole,
tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i
criteri di cui al 6° comma. Il Provveditore agli Studi, al quale devono essere
immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei
candidati PRIVATISTI
che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola,
dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della
stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data
tempestivamente comunicazione diretta agli interessati. 13. In ciascuna
scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta
d’ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di
esame previste dall’Art
3 della legge 16/6/1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di
integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo
comma dell’Art 7 della legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione è
nominato con decreto del Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di regola,
nell’ambito della provincia tra: a) presidi di scuola
media statale o pareggiata; b) i professori di
ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime; Nelle scuole che
attuano la sperimentazione musicale fanno parte di detta commissione anche i
docenti di strumento musicale. Tale partecipazione, tuttavia, non può
comportare specifiche e autonome valutazioni né specifiche e autonome prove
d’esame relative alla pratica dello strumento musicale, in quanto essa integra
e rafforza la disciplina dell’educazione musicale. 14. Gli anzidetti
presidi di ruolo o incaricati devono provenire da scuola diversa da quella in
cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente. 15. Qualora il
personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero, sussista, comunque,
l’impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il
Provveditore agli Studi, sceglie quest’ultimo fra le restanti categorie
indicate nell’Art
7, 3° comma, del D.P.R. 14/5/1966, n. 362. 16. Al presidente
della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della
commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente
raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze
classi. 17. I capi
d’istituto prima di assumere la presidenza della commissione dell’esame di
licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell’Art 3 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417, le funzioni di presidente delle
commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di
svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione
nell’istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia
possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di
commissione di esame di idoneità, i presidi potranno concordare con il
presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un
calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che
consenta ai presidi medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle
sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della
propria scuola. 18. I candidati
interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o
corsi distaccati; i candidati PRIVATISTI
sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o
sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel
distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a
quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini
all’abitazione dei candidati medesimi. 19. I candidati
provenienti da corsi statali di preparazione agli esami sostengono l’esame di
licenza nella sede della scuola di aggregazione. A tale scopo, il presidente
della commissione assegna detti candidati ad una delle sottocommissioni in cui
eventualmente si articola la commissione. 20. La commissione
(o sottocommissione) è integrata con gli insegnanti dei corsi da cui provengono
i candidati, limitatamente alle operazioni di esame relativi a questi ultimi. 21. La sessione
degli esami di licenza ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico,
e le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno. 22. La riunione
preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio
delle prove scritte. 23. Le prove scritte
si svolgono nel seguente ordine: italiano; lingua straniera; matematica. 24. I Provveditori
agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole
motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui
al precedente comma. L’eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale
autorizzata ai sensi dell’Art
3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974 dovrà svolgersi in
giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle
materie di cui al precedente comma. 25. Il diario del
colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa
svolgersi alla presenza dell’intera sottocommissione. 26. La riunione
preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per
assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame. 27. In particolare,
il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e
dell’eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati. 28. Nella riunione
preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i
criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati
— compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione — e la sintesi
dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base
ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in
sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai
candidati PRIVATISTI
e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione. 29. L’esame di
licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le
modalità stabiliti nel testo allegato al D.M. 26/8/1981. 30. Per la procedura
della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni
contenute nell’Art. 85 del R.D. 4/5/1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi
al presidente della commissione, prima dell’inizio della prova, deve
partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante
della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve
riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due
di lingua straniera, e la prova di matematica. 31. È data facoltà
di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei
rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare.
Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere
ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna. 32. Ogni
sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello
svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato
giudizio complessivo di cui al comma 34, è necessario che nei verbali risulti
il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal
candidato ed una traccia del colloquio stesso. 33. La
sottocommissione sulla base delle risultanze dell’esame, degli atti dello
scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un
motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da
ogni candidato. Tale giudizio, se
positivo, si conclude con l’attribuzione del giudizio sintetico di
"ottimo", "distinto", "buono" e
"sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non
licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene
comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati. 34. La
sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio
orientativo (già espresso ai fini della preiscrizione) sulle scelte successive
dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulle loro capacità
ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati PRIVATISTI
non licenziati, che non abbiano l’idoneità alla terza classe, possano o meno
iscriversi a detta classe. 35. La commissione
plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e
l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni
adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o
della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale
il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e
sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni. 36. Nella scuola con
una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente
dalla sottocommissione. 37. Il consiglio
orientativo di cui al precedente comma 34 viene trascritto sull’attestato. 38. A coloro i quali
conseguono la licenza media devono essere rilasciati, a firma del presidente
della commissione, il diploma di licenza e, a firma del preside, l’attestato. 39. Quest’ultimo
deve essere rilasciato, inoltre, a coloro che non abbiano conseguito la licenza,
ma che, prosciolti dall’obbligo scolastico ai sensi dell’Art 8, 2° comma, della legge 31/12/1962, n. 1859, non abbiano più titolo
per iscriversi alla scuola media ai sensi dell’Art
15 del R.D. 4/5/1925, n. 653. 40. Nel diploma e
nell’attestato viene trascritto il giudizio sintetico di cui al precedente
comma 34. 41. Al termine della
sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli Studi
l’elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma. 42. Ciascun
presidente di commissione deve redigere, al termine della sessione una sintetica
relazione generale sugli esami. 43. Tale relazione,
deve essere inviata, entro il 15 luglio, in duplice copia, al Provveditore agli
Studi. Questi, dopo che gli sono pervenute tutte le relazioni degli esami di
licenza svoltisi nella propria provincia, invia una copia di esse al Ministero
— Direzione Generale dell’istruzione secondaria di I grado, Div. I —,
entro il 31 luglio. Ove si tratti di scuole medie pareggiate o legalmente
riconosciute, copia della relazione deve essere inviata, entro lo stesso
termine, alla Direzione generale dell’Istruzione Media non statale. 44. Le prove
suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico
successivo. 45. Nello
svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti
per gli esami della sessione normale. Art.
10 - Disposizioni finali
1. I consigli di
classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del
3/12/1983 circa l’indispensabile coerenza fra l’itinerario didattico
percorso e lo sbocco finale nell’esame di licenza. In tale quadro sarà
valutato, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto
tratto dagli alunni dall’azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso
l’educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze
di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i
messaggi che provengono dall’approccio diretto con l’opera d’arte, o con
l’opera in genere, per rendere l’alunno cosciente degli aspetti e dei
problemi dell’ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed
alla valorizzazione del territorio". 2. Nella fase
immediatamente preparatoria all’esame di licenza, e cioè subito dopo la
decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di
classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del
colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma
nell’individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione
ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio. 3. Restano ferme le
norme vigenti in materia di scrutini e d’esame negli istituti e scuole
d’istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle
disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali
disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate
e legalmente riconosciute. 4. I candidati PRIVATISTI
possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad
una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia
costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede,
nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena
l’annullamento delle prove. 5. Gli esami di
idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola
delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e
licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto
alle prove orali. 6. La deliberazione
di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni
della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione
all’esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché
l’esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere
pubblicati mediante affissione all’albo dell’istituto. 7. Al termine delle
operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi
devono essere chiusi in un plico sigillato. 8. Nessun candidato
può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela
o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. 9. Nelle scuole
medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e
solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura
caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al
successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli
istituti d’arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di
plastica. 10. I docenti
nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al
secondo comma dell’Art
7 della legge 4/8/1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e
partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche
e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei
principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto di voto per
tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di
maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge
5 aprile 1969, n. 109. 11. Nel quadro delle
finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap, che vengono
ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere, prove differenziate
in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso
formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’Art 318 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297. Tali prove
dovranno essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle
sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziale. 12. Nei diplomi di
licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla
conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziali
sostenute dagli alunni handicappati. 13. Le norme di cui
al presente titolo II si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare le
sperimentazioni ai sensi dell’Art
3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419. Art.
11 - Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove 1. Nelle scuole
medie annesse agli istituti d’arte fanno parte della commissione di licenza
media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli
insegnanti di plastica delle terze classi. 2. Le prove degli
esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto
quanto disposto dal D.M. 9/2/1979. 3. Nelle scuole
medie annesse ai Conservatori di musica derivanti dalla trasformazione dei corsi
secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall’Art 16 della legge 31/12/1962, n. 1859, per la composizione delle
Commissioni esaminatrici si applica, anche per l’anno scolastico 1994/95,
quanto stabilito dall’O.M. n. 201 del 19 giugno 1993, confermata dalla C.M. n.
163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni che ne determinarono
l’emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento
degli esami, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
titolo II della presente ordinanza. Art.
12 - Scrutini finali
1. Gli scrutini
finali negli istituti di istruzione secondaria di II grado hanno luogo e sono
pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico. 2. Il collegio dei
docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini anche
in relazione all’abolizione degli esami di riparazione, al fine di assicurare
omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli
di classe. 3. Gli alunni
ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio
finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o in
ciascun gruppo di discipline e non meno di 8/10 in condotta. 4. Per la
formulazione dei giudizi e per l’assegnazione dei voti di profitto e di
condotta, si richiamano le norme di cui all’Art
78 e all’Art 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall’Art 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049. 5. Nei confronti
degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più
discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione
complessiva, prima dell’approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla
base di parametri di giudizio stabiliti preventivamente, procede ad una
valutazione che tenga conto: a) della possibilità
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate, nel corso dell’anno scolastico successivo. A tal fine
saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della disciplina
sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo); b) della possibilità
di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In
particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad
organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di
programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il
preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni
assunte dal consiglio di classe; nel prospetto degli scrutini affisso all’albo
vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l’alunno non
ha raggiunto totalmente la sufficienza e viene precisato altresì che la
promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma. 5-bis. Le
istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività
didattico-educative definiscono ed adottano in piena autonomia criteri e modalità
degli interventi da realizzare nel corso dell’anno scolastico successivo nel
quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata volta in
particolare a colmare situazioni di carenza. 6. La frequenza
assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi
che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di
scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se
stesso preclusivo della valutazione del profitto stesso incide tuttavia
negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di
interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte in casa o
a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, si
possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 7. L’attività
svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa
configurarsi come attività didattica, sulla base di accordi nazionali o locali,
è oggetto di valutazione. Parimenti, sono oggetto di valutazione le attività
di stages in aziende e di formazione effettuate durante l’anno scolastico
anche in attuazione di progetti autorizzati. 8. Ai sensi del D.L.
23.12.1994, n. 729, Art
1, comma 3, gli alunni che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio
di classe non possono essere valutati, per malattia o per trasferimento della
famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si
concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe
successiva. Art.
13 - Valutazione degli alunni handicappati
1. Nei confronti
degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad
alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di
particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine
di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o
con prove scritte tradizionali. 2. Per gli alunni
con handicap psichico la valutazione — per il suo carattere formativo ed
educativo e per l’azione di stimolo che svolge nei confronti dell’allievo
— deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione
trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo
Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei
modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio
forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche
attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati
complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo
Individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati
raggiunti. 3. Ove il Consiglio
di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione
conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o,
comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del
precedente Art
12. 4. Qualora, al fine
di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap
psichico ed eccezionalmente fisico e sensoriale, il piano educativo
individualizzato sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi
non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo
restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare
ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati
dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti che sono relativi unicamente
allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi
ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della
prosecuzione degli studi per il proseguimento degli obiettivi del piano
educativo individualizzato. Tali alunni possono di conseguenza, essere ammessi
alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli alunni
medesimi, in calce alla pagella deve essere apposta la seguente annotazione
"la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi
ministeriali ed è adottata ai sensi dell’Art.
13 dell’O.M. n. 80 del 9 marzo 1995. Gli alunni valutati
in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica
professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate,
omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e
delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare
quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di
tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile
nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito degli accordi
tra Provveditorati agli Studi e regioni. In caso di ripetenza, il Consiglio di
classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo
individualizzato. Gli alunni in situazione di handicap fisico, psichico o
sensoriale possono, comunque, essere ammessi a una terza ripetenza, in forza del
disposto di cui all’Art. 316 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 16
aprile 1994 n. 297. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno
scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli
obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà
in conformità del precedente articolo 12, senza necessità di prove di idoneità
relative alle discipline dell’anno e degli anni precedenti, tenuto conto che
il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in
situazione di handicap che svolgano piani educativi individualizzati
differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e
d’arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti
dall’Art.
312 e seguenti del D.leg.vo 297/1994, lezioni ed attività della classe
successiva, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi
integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente
acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli
di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno
sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente
garantito. 5. Qualora un
Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra,
deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare
un formale assenso, in mancanza del quale le modalità valutative proposta si
intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere
considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente Art. 12. 6. In sede di
valutazione per l’ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità,
gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere
l’ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio
dell’attestato di frequenza di cui alla C.M. 262 del 22/9/88, che, pur non
producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l’accesso alla
formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con le
Regioni. 7. Trovano
applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le
disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16-6-1983 e n. 262 del
22/9/1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte,
grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione. 8. Al fine di
facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’Art.
16 della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni
giudicatrici un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e
le attività previste al comma precedente daranno indicazioni concrete sulle
modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza
condotta a scuola durante il percorso formativo. 9. I tempi più
lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo
comma dell’Art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle
prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami. 10. I docenti di
sostegno, a norma dell’Art. 315 — comma quinto — del D.L.vo 16.4.1994 n. 297
- fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo
alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della
classe. Art.
14 - Esami di idoneità. Sessioni di esame
1. La sessione degli
esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore ha inizio
nel giorno stabilito dal calendario scolastico. 2. Ai sensi dell’Art.
4, 1° comma, della legge 6/3/1958, n. 184, le prove orali sostenute alla
presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute. 3. In caso di
eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono
convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i
candidati risultati in eccedenza, come previsto dall’Art.
57 del R.D. 4.5.1925, n. 653. 4. Ai sensi dell’Art.
60 del R.D. 4/5/1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame debbono essere
sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è
consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa
sede, purché il preside dell’istituto di provenienza rilasci apposito nulla
osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può
essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l’assoluta
impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare,
eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di
terminare l’esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve
indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento
alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono
trasmessi d’ufficio al preside della nuova scuola, e, in luogo di essi, viene
conservata la domanda di trasferimento. Art.
15 - Esami di idoneità. Presentazione delle domande 1. Le domande di
ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria
superiore statali, pareggiate e legalmente riconosciute debbono essere
presentate ai competenti capi di istituto entro il 28 febbraio. 2. Gli alunni che,
cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere
esami di idoneità in qualità di candidati PRIVATISTI, debbono presentare domanda entro il 20
marzo. 3. Le domande di
ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella
sede prescelta, ad un solo istituto. 4. Qualora, per
comprovate necessità, il candidato privatista sia costretto a cambiare sede,
nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a
pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande
di trasferimento ad altro istituto della medesima sede. 5. Qualora ricorrano
gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti
o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione a quelli
che sono i suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può
disporre, con proprio motivato decreto che presso la scuola medesima non si
effettuino esami d’idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito.
Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande
di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il
Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro
ripresentazione ad altra scuola. Art.
16 - Esami di idoneità. Requisiti di ammissione
1. I candidati PRIVATISTI
che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il
prescritto intervallo, agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici,
scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d’arte, negli
istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di
qualsiasi tipo; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali
delle classi precedenti quella alla quale aspirano. 2. Sono dispensati
dall’obbligo dell’intervallo, di cui al precedente comma, i candidati PRIVATISTI
che abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno precedente quello
dell’inizio delle prove scritte, a norma dell’Art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297. 3. I candidati PRIVATISTI
che abbiano compiuto o compiano nell’anno in corso il 23° anno di età sono
dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore. 4. Nelle scuole
magistrali possono partecipare agli esami di idoneità alle classi seconda e
terza, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza
media, e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l’anno in corso
il 21° anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio
inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle
classi precedenti quella alla quale aspirano. 5. I candidati PRIVATISTI,
i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di
qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla
frequenza conseguito presso un istituto di istruzione secondaria o artistica
statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, sostengono le prove di esame
(scritte, grafiche orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti
quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non
comprese nei programmi della scuola di provenienza. 6. All’inizio
della sessione ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei
programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è
condizione indispensabile per l’ammissione agli esami. 7. I candidati
iscritti ad esami di maturità non possono sostenere gli esami di licenza media,
di qualifica professionale, di licenza di maestro d’Arte, d’idoneità od
integrativi per l’ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria
superiore, stante il divieto di cui all’Art. 192, comma 5, del D.L.vo n. 297/94, se non previa
rinuncia agli esami di maturità. 8. Possono
partecipare agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici
e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d’arte, negli istituti
magistrali e negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi
tipo, anche gli alunni che intendano sostenere, ai sensi dell’Art.
192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano
ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale, e
subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto. Art.
17 - Esami di idoneità 2. Per
l’ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle
sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, l’interessato, oltre ai
requisiti del possesso della licenza media con l’intervallo d’obbligo, deve
documentare di aver svolto attività lavorativa nel settore attinente alla
relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che si tratti di attività
subordinata, sia che si tratti di attività di altra natura, deve essere tale
che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione
pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte
durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle
specifiche discipline interessate. La documentazione dell’attività
lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da
officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte
ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro
allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea
a comprovare i requisiti prima indicati dell’attività lavorativa. 3. La valutazione
della rispondenza dell’attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini
dell’ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla
responsabilità della commissione che deve pronunciarsi almeno dieci giorni
prima che abbiano inizio le prove. 4. Agli esami di
idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica del nuovo ordinamento sono
ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto
per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di
anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza,
alla classe cui aspirano. Detti candidati devono, altresì, documentare di aver
svolto attività lavorativa coerente con l’area di specializzazione svolta
dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con
tale area. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di
inizio delle prove scritte, il 18° anno di età, o compiano il 23° anno di età
nell’anno in corso, sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo, fermi
restando i requisiti sopra indicati. Gli esami in parola possono essere
sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti
corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato. 5. I candidati PRIVATISTI
sostengono le prove d’esame, incluse le dimostrazioni pratiche, sui programmi
delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o
parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, tenuto
conto del titolo di studio di cui sono in possesso. Art.
18 - Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni
giudicatrici sono costituite, a norma dell’Art. 198, comma 1 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Qualora della
commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di
istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica (in caso di
contemporaneo svolgimento degli esami di maturità) debba far parte un docente
già designato quale rappresentante di classe in una commissione di esami di
maturità, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti: a) con altro docente
della medesima disciplina in servizio in altra classe terminale della medesima
scuola o istituto; b) con altro docente
della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o
istituto immediatamente inferiore a quella terminale; c) con altro docente
della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima
scuola o istituto; d) con altro docente
in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida
per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la
sostituzione. 3. Qualora non sia
possibile provvedere a norma delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e
d) del precedente comma, i capi di istituto conferiscono, per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esame, apposita
supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento
della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. Art.
19 - Esami integrativi 1. Ai sensi dell’Art.
192, comma 2, del D.L.vo n. 297, gli alunni ed i candidati promossi allo
scrutinio finale o agli esami di idoneità a classi di istituti di istruzione
secondaria superiore, possono sostenere in un’unica sessione speciale e con le
modalità di cui ai precedenti artt. 15, 16 e 17, esami integrativi per classi
corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione
deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni secondo il calendario
scolastico. 2. Gli alunni che
non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi suindicate,
possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami
integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito
negativo; analogamente i candidati PRIVATISTI
che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi
soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio
posseduto. 3. L’ammissione
agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la
frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica
e prescinde dal requisito dell’attività lavorativa. 4. Gli alunni dei
licei artistici e degli istituti d’arte che intendano passare da una sezione
all’altra, dovranno sostenere prove integrative su materie o parti di materie
non comprese nei programmi della sezione di provenienza. 5. I candidati in
possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una
sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione di qualifica,
previ esami integrativi sulle materie o parti di materie, ed esercitazioni
pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di
classe confrontando i programmi d’insegnamento della sezione di provenienza
con quelli della sezione cui i candidati stessi aspirano. 6. Per lo
svolgimento degli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi
di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei candidati in
possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui
all’O.M. 5.3.1970, alle CC.MM. n. 139 del 19.4.1972, e n. 122 del 7.5.1975,
all’O.M. 29.1.1982, rettificata dalla C.M. prot. 537 del 23.4.1982, ed
all’O.M. 17.11.1983 tenuto conto anche delle modifiche intervenute nei piani
di studio e nei programmi di cui al D.M. 24.4.1992 per i corsi di qualifica
degli istituti professionali e al D.M. 9-3-1994 relativo a nuovi orari e
programmi nel biennio degli istituti tecnici industriali e nei successivi
trienni a indirizzo "elettronica industriale, elettromeccanica,
telecomunicazioni, industria metalmeccanica, meccanica di precisione". Art.
20 - Esami di qualifica professionale. 2. Le domande di
ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 28
febbraio ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati PRIVATISTI. 3. Qualora, per
comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova
domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di
nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di
trasferimento ad altro istituto della medesima sede. 4. Per gli esami di
qualifica è consentita l’abbreviazione del corso di studi per merito e per
obblighi di leva, in applicazione dell’Art. 199, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 297, nonché per
recupero, ai sensi dell’Art. 192, comma 6, dello stesso decreto. Art.
21 - Esami di qualifica professionale. Commissioni
1. Le commissioni di
esame sono nominate dal preside dell’istituto e comunicate al Provveditore
agli Studi. 2. Le commissioni
per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere
composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici
dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto
d’esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive
interessate al settore di attività dell’istituto non appartenenti
all’Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a
pieno titolo. 3. Nelle commissioni
per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico e ottico, deve essere
garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero
della Sanità e della Regione, cui i presidi degli istituti interessati devono
avanzare apposita richiesta. 4. In caso di
impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato
dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima. 5. Ove esistono
scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di
esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità
suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche
devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell’istituto. A tal fine il
preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede
centrale, dei componenti di tutte le commissioni. 6. Delle commissioni
di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle
scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.
Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento
del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di
classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole
coordinate stesse. 7. Alla nomina
dell’esperto provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali
e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l’unione provinciale dei
commercianti, l’unione provinciale degli industriali, gli ordini
professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività
dell’istituto, con l’avvertenza che l’esperto può essere nominato anche
per più di una commissione. 8. Non possono
essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi
titolo durante l’anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri
del consiglio d’istituto dell’istituto medesimo. Art.
22 - Esami di qualifica professionale nei corsi del nuovo ordinamento
1. Lo svolgimento
degli esami di qualifica per i corsi che hanno adottato nelle terze classi i
nuovi programmi di cui al D.M. 24-4-1992 e per i corsi di operatore meccanico
dei settori odontotecnico e ottico di cui al D.M. 23 aprile 1992 è disciplinato
secondo le seguenti disposizioni. A) - prove
strutturate e scrutinio 2. Nel periodo
precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate
in precedenza dal Consiglio di classe, sottoporranno gli alunni a una serie di
prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli
obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. 3. Tali prove
potranno essere interdisciplinari o riferite a singole discipline. 4. Per
l’educazione fisica può essere prevista una prova pratica. 5. Nel periodo
indicato, in relazione all’impegno dei docenti nelle classi interessate agli
esami, l’orario scolastico potrà subire modificazioni con provvedimento del
Capo d’istituto. 6. Lo scrutinio,
alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima
parte della valutazione. 7. Il Consiglio di
classe terrà conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e
dalle prove strutturate o semistrutturate al fine di determinare il livello di
formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle
singole materie di studio. L’attività svolta presso aziende dagli alunni, che
per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base
di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì
oggetto di valutazione l’attività di stage in azienda e di formazione
effettuata durante l’anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati
nell’ambito di programmi comunitari. 8. Lo scrutinio si
conclude con la formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul
profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove strutturate finali,
nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio sintetico che motivi
l’ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione. 9. Tale giudizio è
deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le
materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di
due insufficienze. B) Prove d’esame 1. L’esame di
qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a
misurare, attraverso due prove, l’acquisizione delle abilità richieste. 2. La prima prova è
diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso
l’accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di
comprensione e valutazione. 3. La seconda prova
è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato
sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenterà
come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di
decisione, progetto o scelta di soluzione e abilità di realizzazione pratica.
In tale prova potranno essere comprese solo discipline che la Commissione riterrà
più opportune, sia dell’area comune che dell’area di indirizzo. 4. L’esame di
qualifica non prevede, di norma prove orali. 5. Le prove
d’esame possono dare diritto fino a 10 punti. 6. Gli eventuali
colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei
candidati al fine di: a) elevare la valutazione dei candidati che si siano
particolarmente distinti per impegno e profitto; b) approfondire la valutazione
dei candidati le cui prove d’esame siano risultate, nei loro esiti, in
contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico. 7. Poiché lo
svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio
massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura
differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove
una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il
suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio. 8. Alla fine delle
prove d’esame, che possono eventualmente essere integrate della prova orale,
la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, nell’ambito
dei 10 punti che ha a disposizione, un voto unico che, sommato al voto di
ammissione, determina la valutazione finale dell’esame di qualifica. 9. L’alunno
risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti
per cento. 10. La Commissione
decide la durata massima delle singole prove. C) Certificazioni 1. Su richiesta del
candidato potrà essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede
di scrutinio nelle singole discipline. 2. L’attività
svolta presso aziende viene riportata nell’apposito spazio previsto sul retro
del diploma. 3. Nei diplomi di
qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento
della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve
corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.
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